Piano urbano del traffico (PUT)
Il Piano Urbano del Traffico (PUT), previsto dall'art. 36 del nuovo Codice della strada, è obbligatorio per i comuni con più di 30.000 abitanti ed è costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili e utilizzabili nel breve periodo e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate.
All'obbligo di redigere il PUT sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il PUT si articola di tre livelli di progettazione (secondo le Direttive Ministeriali del '95):
- PGTU: primo livello di progettazione inteso come preliminare relativo all'intero centro abitato (viabilità principale e locale);
- PPTU: secondo livello, che sta per piano particolareggiato, inteso come progetto di ambiti più complessi;
- PETU: terzo livello, che sta per piano esecutivo, e si tratta dei progetti esecutivi prescritti nella fase precedente.
Norme di riferimento
DLgs 30/04/1992 n°285 “Nuovo Codice della strada”.
Direttiva Ministero Lavori Pubblici 24/06/1995: “Direttive per la redazione adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”